Nell’ipotesi in cui Reiver Laborde Rico, il secondo indagato per il duplice omicidio di Lignano Sabbiadoro, fosse rientrato a Cuba e venisse fermato, i magistrati dovranno attenersi, per riaverlo in Italia, a una complessa procedura di estradizione in vigore. Si tratta delle norme riportate sul sito dell’amministrazione giudiziaria – www.giustizia.it – che si richiama alla legge 20 marzo 1930, numero 521, di “esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d’Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928”. Convenzione rimessa in vigore in occasione della firma del Trattato di pace fra Italia e Cuba del 30 giugno 1947. Nel testo, in particolare, all’art. 1 si legge l’impegno delle parti contraenti “ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone sottoposte a processo o condannate”. Successivamente, però, l’art. 3 recita “non è ammessa l’estradizione del proprio cittadino”.
Fonte: ANSA