Il TAR conferma: a Trieste obbligatorio il vaccino negli asili

Il TAR conferma: a Trieste obbligatorio il vaccino negli asili

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Il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato nelle settimane scorse da due famiglie contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste che ha introdotto l’obbligo delle vaccinazioni quale requisito d’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionate. Lo si apprende dall’assessore comunale all’educazione, Angela Brandi, e dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria di Trieste, Nicola Delli Quadri.
Nelle motivazioni della sentenza, il Tar sottolinea che in Italia l’obbligo di vaccinazione (antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e anti epatite B) non è mai stato abrogato e che “si è solo consentita una specie di obiezione di coscienza nel senso che ove i genitori, contrariamente all’obbligo di legge, scelgano di non vaccinare i propri figli, ciò non presenta conseguenze negative per quanto riguarda l’iscrizione dei pargoli alla scuola dell’obbligo”. Per il Tar, inoltre, “la libera e responsabile scelta di non vaccinare i bimbi, che comunque si pone contro la legge vigente, comporta delle inevitabili conseguenze, tra cui l’impossibilità di iscrizione agli asili comunali” laddove l’amministrazione comunale adotti “una norma di prevenzione e precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l’accesso ai propri asili, può legittimamente definire e disciplinare”. Nel riconoscere la legittimità della scelta del Comune di Trieste, il Tar evidenzia che “non è in discussione la potestà genitoriale, ma come quest’ultima deve cedere il passo all’interesse generale. L’iscrizione a un asilo – aggiungono i giudici amministrativi – comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie” per cui “il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all’interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute”.