Il regime del Torrente Rosandra (foto piena del 2002) è caratterizzato da episodi di piena decennale che nel corso superiore del torrente mettono a rischio le abitazioni rivierasche e la viabilità comunale, mentre nel corso inferiore determinano dannose esondazioni nella zona industriale del Comune di San Dorligo della Valle– Dolina.
Nell’ultimo decennio tale torrente è stato interessato da fenomeni di piena negli anni 2003, 2008 e 2010, in particolare durante l’evento verificatosi nel mese di settembre 2010 il torrente Rosandra è esondato provocando l’allagamento della zona industriale a valle, causando anche nella parte alta del proprio corso una grave erosione in sponda sinistra, in corrispondenza del ponte in località Bagnoli superiore, con la con la compromissione della stabilità dell’abitazione soprastante. Durante lo stesso evento del 2010 il livello raggiunto dal torrente è stato assai prossimo all’esondazione proprio in corrispondenza dell’abitato di Bagnoli e dai sopralluoghi allora effettuati risultava che proprio in tale tratto del torrente, e in quello immediatamente a monte, la sezione idraulica disponibile per il regolare deflusso delle acque di piena era significativamente ridotta dalla presenza di tronchi caduti in alveo e dall’abbondante vegetazione arbustiva e arborea infestate l’alveo stesso.
L’abbondanza di vegetazione arborea ed arbustiva infestante l’alveo del torrente Rosandra è dovuta alla pluridecennale mancanza di manutenzione dell’alveo stesso ai fini del mantenimento della sua officiosità idraulica. In particolare nel tratto a monte della prima briglia gli ultimi interventi risalgono agli anni ’80, periodo della costruzione della briglia stessa.
Da tutto ciò è emersa l’esigenza di salvaguardare l’incolumità delle popolazioni rivierasche e l’integrità delle relative infrastrutture pubbliche e private contermini al torrente Rosandra.
Infatti il comune di San Dorligo della Valle – Dolina, con nota prot. 1187/12-P/VI.5/T del 31 gennaio 2012, ha specificatamente segnalato alla Protezione civile della Regione la necessità di eseguire l’intervento di manutenzione dell’alveo lungo il tratto del T. Rosandra compreso tra l’abitato di Bagnoli superiore e Bagnoli, a salvaguardia della pubblica incolumità e per garantire il regolare deflusso delle acqua. Ogni Sindaco per il proprio Comune, in quanti prima autorità dello stesso, rasppresenta infatti, ai sensi dell’art.7 della L.R. 64/86, anche la
prima autorità di Protezione civile ed è pertanto investito della responsabilità, anche sul piano penale, di garantire l’incolumità dei propri cittadini.
A seguito della richiesta del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi congiunti tra Protezione civile della Regione, Comune e la locale Comunella Vicinia Bolunz, unico proprietario dei terreni contermini il Torrente in questione. Nell’ambito di tali sopralluoghi è stata verificata la necessità di effettuare l’intervento di manutenzione dell’alveo del T. Rosandra, come peraltro richiesto dal Comune, a partire da circa 100 m a monte della passerella in legno, a monte della località Bagnoli superiore, fino
a 100 m a valle del ponte sulla S.P. 11 di Bagnoli (lunghezza complessiva del tratto pari a 1.700m). Durante tali sopralluoghi sono state concordate congiuntamente tra i predetti soggetti le modalità dell’intervento.
Si segnala in particolare che ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera g), della L.R. 9/07 la vegetazione di qualsiasi tipologia che cresce nell’alveo di un corso d’acqua non costituisce bosco, pertanto per attuare questo tipo di interventi di manutenzione non sono necessarie autorizzazioni forestali di alcun tipo.
Inoltre ai sensi dell’art.149 del Dlgs 42/2004 l’intervento di taglio a raso della vegetazione in alveo rientra comunque tra gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, in quanto non modifica in modo permanente lo stato dei luoghi, e non è assolutamente soggetto a nessun tipo di autorizzazione paesaggistica. Dal punto di vista della norma in materia di aree SIC-ZPS il competente Servizio della Direzione centrale Risorse rurali agroalimentari e forestali, raccomandava per le vie brevi esclusivamente il rispetto degli eventuali alberi portatori di nidi.
In particolare in data 21 marzo 2012 si è tenuto presso il Municipio di San Dorligo della Valle – Dolina un incontro alla presenza del ViceSindaco, del Tecnico Comunale, del Vice Presidente della Comunella Vicinia Bolunz, dei tecnici della Protezione civile regionale, durante tale incontro sono state dettagliatamente illustrate e congiuntamente definite, anche con l’ausilio di fotografie, i vari tratti dell’alveo e le corrispondenti tipologie di pulizia dalla vegetazione infestante.
Durante le due giornate di intervento le operazioni sono state svolte seguendo scrupolosamente quanto concordato nella riunione del 21 marzo, sotto l’attenta sorveglianza anche del Comune, nella persona del Vicesindaco e senza alcuna contrarietà manifesta da parte della popolazione residente. Sono state tagliate a raso esclusivamente le piante ricadenti in alveo, cioè nell’area di scorrimento del corso d’acqua, e prive di nidi. Dal punto di vista forestale il taglio della vegetazione in alveo è stato effettuato correttamente. Non è stata in alcun
modo intaccata la vegetazione ripariale, ossia quella che occupa le rive del torrente, nè tanto meno la vegetazione presente sulle fasce di rispetto immediatamente adiacenti ai corpi idrici ed esterne all’alveo e non sono state apportate alterazioni permanenti alla morfologia del corso d’acqua, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 115 del Dlgs 152/2006 che prevede “il mantenimento della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici…omissis…per le positive funzioni di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo”.
Infine si segnala che l’intervento di prevenzione urgente di taglio della vegetazione infestante l’alveo del T. Rosandra costituisce un intervento urgente di prevenzione di Protezione civile a salvaguardia dell’incolumità della popolazione rivierasca, realizzato ai sensi dell’art. 9, secondo comma, della L.R. n. 64/86, come modificato dalla Legge Regionale n. 11 del 11 agosto 2011, art. 4, comma 79, e ricadente negli interventi autorizzati con il Decreto dell’Assessore Regionale della Protezione civile n.254/PC/2012 del 16 marzo 2012.