Taglio Province: ecco cosa accadrà in Friuli

 

 22 ottobre 2012 – Le Province che hanno meno di 350 mila abitanti o un’estensione inferiore ai 2.500 chilometri quadrati dovranno essere accorpate con quelle vicine. Considerando solo le Regioni a Statuto ordinario, le Province scenderanno da 86 a 50, comprese le dieci Città metropolitane. Quelle tagliate saranno trentasei, alle quali bisogna aggiungere un’altra decina di cancellazioni nelle Regioni a statuto speciale, che però hanno sei mesi di tempo per adeguarsi e decideranno loro come farlo. Le uniche che potrebbero essere recuperate sono Sondrio e Belluno.

In Friuli è stata avviata da alcuni mesi una commissione che ha depositato una proposta di legge : le province diventeranno consultive e saranno composte come un a assemblea dei sindaci quindi non ci saranno più elezioni provinciali alla fine di questa legislatura (a Trieste nel 2016, a Udine nel 2013, a Pordenone nel 2014, a Gorizia nel 2017)

In tutto 13 gli articoli: l’1 disciplina le finalità del progetto di legge, ossia l’esigenza di razionalizzare e semplificare l’ordinamento locale in materia di Province, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto dei principi costituzionali.

L’articolo 2 disciplina l’istituzione delle nuove Province in sostituzione delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, alla scadenza naturale del mandato elettorale. Le nuove Province comprendono i Comuni già appartenenti all’ambito territoriale dell’ex Provincia di riferimento e sono Enti locali dotati di autonomia statutaria, con funzioni onorifiche e consultive, sulle materie di competenza delle quattro Province regionali ora esistenti. Verranno trasferite, entro sei mesi dalla scadenza del mandato elettorale degli organi provinciali in essere, ai servizi competenti delle Direzioni centrali regionali di riferimento tutte le funzioni amministrative esercitate dalle Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, ivi comprese quelle già assegnate loro dall’Amministrazione regionale e statale. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro degli enti suddetti. Le attività di segreteria e di funzionamento degli organi delle Province sono svolte da apposita struttura costituita presso della Direzione centrale delle Autonomie locali.

All’articolo 3 troviamo gli organi delle nuove Province, ossia presidente, vicepresidente e Assemblea provinciale, composta dai sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della singola ex Provincia territoriale.

L’articolo 4 enuclea le funzioni e l’attività del presidente e la procedura di nomina del medesimo. Le funzioni e l’attività dell’Assemblea provinciale, organo di indirizzo, deliberativo e consultivo della Provincia, sono disciplinate dall’articolo 5. L’Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sui regolamenti, sulla nomina e sfiducia del presidente e del vicepresidente, sull’emanazione dei pareri consultivi, sull’esercizio delle funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza e sugli ulteriori atti a essa attribuiti dallo statuto, disciplinato dall’articolo 6 che prevede l’approvazione del medesimo da parte dell’Assemblea provinciale con delle modalità di voto puntuali. Lo stesso vale per le sue successive modificazioni o integrazioni. L’atto statutario stabilisce i criteri per la ponderazione del voto espresso dall’Assemblea in fase deliberativa.

L’articolo 7 prevede, per lo svolgimento dei compiti preparatori e di attuazione delle presenti disposizioni di legge, la nomina di un Commissario straordinario per ogni Provincia, il cui incarico non può avere una durata superiore a un anno e non è rinnovabile. I soggetti che potranno essere investiti di tale incarico possono essere scelti preferibilmente tra i presidenti di Provincia uscenti o, in alternativa, per essere nominati, devono possedere i seguenti requisiti: aver svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali presso Amministrazione pubbliche o, se persone giuridiche private, aver svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, purché in possesso dei requisiti generali per l’accesso alla categoria dirigenziale presso l’Amministrazione regionale, nonché essere in possesso del relativo diploma di laurea. Tra i compiti del Commissario rientra anche quello del trasferimento di tutti i beni dalle ex Amministrazioni provinciali alla Regione, previa redazione di un inventario dettagliato dei medesimi, compresi quelli demaniali.

All’articolo 8 vengono elencate le competenze delle Province, quali enti con funzioni consultive obbligatorie di area vasta, e nello specifico: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle già strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica, in particolare per l’istruzione secondaria superiore; d) sviluppo economico e mercato del lavoro. Questo articolo 8 contiene anche la previsione di un trasferimento residuale di funzioni, a esclusione di quelle sopra richiamate, dalle Province ai Comuni, in forma associata, anziché alla Regione, purché siano ritenute, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, di competenza di tali Autonomie locali.

L’articolo 9 contiene le norme inerenti gli atti necessari al trasferimento del personale provinciale alla Regione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali, tra cui la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale in servizio, nonostante il nuovo inquadramento nell’Amministrazione regionale continuerà prioritariamente, ma non esclusivamente, a prestare servizio sul territorio provinciale di appartenenza, grazie alla costituzione di Uffici territoriali della Regione (UTR) per l’esercizio decentrato delle relative funzioni amministrative o di quelle ulteriori che l’Amministrazione regionale ritenga di assegnare loro.

L’articolo 10 disciplina il trasferimento di tutti i beni nella disponibilità delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, compresi quelli demaniali, alla Regione. I beni oggetto di trasferimento vengono puntualmente individuati attraverso una deliberazione della Giunta regionale che approva l’inventario stilato dal Commissario straordinario. L’utilizzo dei beni trasferiti, da parte delle Province, è consentito solo per assicurare lo svolgimento di attività di segretariato e di permettere ai loro organi di espletare la loro attività istituzionale. I beni gestiti direttamente dalla Regione possono da essa essere utilizzati e valorizzati solo a favore del territorio provinciale di riferimento. Sull’eventuale vendita da parte della Regione dei beni trasferiti, la Provincia esprime parere obbligatorio vincolante. Gli accordi per l’utilizzo dei beni trasferiti vengono stipulati dal Commissario straordinario entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione. Infine, la Regione gestirà il demanio stradale delle province, dopo il suo trasferimento, attraverso la FVG Strade SpA.

L’articolo 11 disciplina il trasferimento alla Regione dei tributi spettanti alle Province e di tutte le altre entrate esistenti nei bilanci.