Il 15 dicembre scorso è stata pubblicata, in via definitiva, una circolare del ministero della Salute (n.47556) contenente le procedure per il Richiamo da parte degli operatori del Settore Alimentare dei prodotti non conformi e che possono costituire un pericolo per la salute del consumatore.
Si tratta di un documento applicativo, finalizzato a fissare procedure certe e uguali per tutti le imprese alimentari, atte a garantire la massima accuratezza ed efficacia nella informazione al consumatore finale, la cui tutela è obiettivo principe di tutta la normativa europea in tema di alimenti.
Cos’è il richiamo (recall)?
Ricordiamo che l’obbligo di attivare procedure di ritiro dal mercato e di richiamo è in vigore ormai da 15 anni, su tutto il territorio europeo, ed è stato fissato dal Reg. CE 178/2002.
Il regolamento CE 178/2002, infatti, ha istituito il sistema di allerta rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto all’uso di alimenti o mangimi, ed ha stabilito l’obbligo per tutti gli Operatori del settore Alimentare di disporre ed applicare procedure per la rintracciabilità (art.18), per il ritiro dal mercato dell’alimento non considerato sicuro e per il richiamo dello stesso nel caso in cui il prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza abbia già raggiunto o possa aver già raggiunto il consumatore finale (art. 19).
La definizione di ritiro e di richiamo si trova quindi nell’art.19, che recita: «Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute».
La recente circolare ministeriale si occupa specificatamente dell’operazione di “richiamo” (recall), ossia delle azioni da mettere in campo quando il proprio prodotto ha già raggiunto o può aver raggiunto il consumatore finale, individuando i doveri degli OSA ed i successivi compiti delle strutture pubbliche coinvolte.
Si riassumono di seguito i punti essenziali.
Indicazioni minime nel testo del documento di richiamo:
La prima operazione necessaria è quella di predisporre un “avviso di richiamo” dettagliato che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
– denominazione di vendita;
– marchio del prodotto;
– nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
– lotto di produzione;
– marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
– nome del produttore e sede dello stabilimento;
– data di scadenza o termine minimo di conservazione;
– descrizione peso/volume unità di vendita;
-motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto. Al riguardo l’autorità competente sottolinea “che un’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non è sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell’informazione richiesto”;
– le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l’assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.)
– fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto
L’avviso di richiamo sarà quindi diramato, come da modalità sotto citate, rendendolo disponibile ai clienti/rivenditori del prodotto (dettaglianti)
Modalità operative atte a soddisfare i requisiti di efficacia ed accuratezza
La nota dettaglia le procedure da seguire a seconda che sia stata appurata la sussistenza di un grave rischio per la salute umana o sia necessaria una valutazione del rischio, per decidere se adottare o no misure rapide a tutela della salute.
I casi in cui si identifica un grave rischio per la salute umana, derivante dall’assunzione di un alimento, sono stati suddivisi sulla base degli effetti acuti o cronici:
a) Effetti immediati: quando la comparsa di gravi effetti nocivi si manifesta immediatamente o dopo un breve periodo di tempo o su specifiche categorie di popolazione (es: soggetti allergici, donne in gravidanza..). A titolo di esempio è questo il caso di alimenti contenenti sostanze proibite, funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche in grado di indurre con elevata probabilità la comparsa di malattia, o contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta.
b)Effetti a lungo termine: quando vi possono essere effetti a lungo termine o tossici cumulativi sulla salute del singolo o della sua discendenza (esempio: alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene o organismi geneticamente modificati)
La divulgazione della comunicazione di richiamo dovrà essere tanto più ampio quanto maggiore ed immediato è considerato il rischio: l’apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati (pertanto l’avviso, predisposto secondo i punti sopra citati, dovrà essere disponibile ai distributori e dettaglianti) è considerata la procedura “minima”, cui sono aggiunte altre forme, secondo lo schema qui riassunto:
in caso di tossicità acuta: pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, dispacci Ansa, radio, Tv tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale), e la pubblicazione sul proprio sito e/o su social network.
In caso di tossicità cronica: pubblicazione del richiamo sul proprio sito e/o su social network.
Quando invece sia necessaria un valutazione scientifica per accertare la sussistenza di un “grave rischio da accertare”, occorrerà seguire i criteri riportati sul documento EFSA “Risk communication Guidelines”.
Se tale valutazione evidenzia un rischio alto, l’OSA dovrà effettuare il ritiro del prodotto dal mercato e, per quanto riguarda il richiamo dovrà procedere ad informare il consumatore attraverso l’apposizione di una cartellonistica presso i punti di vendita, la pubblicazione del richiamo sul sito web, e, a seconda del livello di distribuzione (locale, regionale, nazionale), effettuare comunicati mezzo stampa, radio, TV.
In caso di rischio sconosciuto, a titolo precauzionale, e al fine di adottare misure a tutela della salute, l’OSA dovrà effettuare il ritiro del prodotto dal mercato e, per quanto riguarda il richiamo, procedere almeno con l’apposizione di una cartellonistica presso i punti di vendita.
Pubblicazione sul sito web ministeriale
Il Ministero della salute, per una sempre maggiore attenzione ai consumatori, ha resto disponibile e operativa una specifica area del portale per la pubblicazione di tutti i richiami degli OSA.
Gli operatori del settore alimentare, oltre ad attuare tutte le azioni sopra descritte, devono scaricare dal sito del Ministero l’apposito modello standard, compilarlo e trasmetterlo alle Autorità sanitarie competenti (ASL e Regioni) che, dopo le opportune verifiche, provvederanno alla pubblicazione (entro 48 ore) sul portale.
La sezione del sito web (www.salute.gov.it) ove ritrovare il Modello è raggiungibile entrando seguendo il percorso: Home>Temi e professioni>Alimenti>Sicurezza alimentare>Richiami OSA: sistema di informazione ai consumatori.
Nella stessa sezione è pubblicato l’archivio di tutti i richiami in corso sul territorio nazionale.
L’archivio è di facile consultazione da parte dei consumatori, che perciò possono ricevere informazioni, pur valutate dalle autorità sanitarie, direttamente dagli operatori: ciò rappresenta una grande passo avanti in nome della trasparenza e della tutela del cittadino, arginando al contempo fenomeni di inutili allarmismi.
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