Ad avviso della Cassazione – che ha respinto il ricorso di una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio e pubblicare le nozze – “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere” che l’assenza di una legge per le nozze omosessuali produca la “violazione del canone antidiscriminatorio”. Per la Cassazione, quel che occorre – e su questo i supremi giudici sollecitano “la necessità di un tempestivo intervento del legislatore” – è dare “riconoscimento”, in base all’articolo due della Costituzione che tutela i diritti umani dei singoli e della loro vita sociale e affettiva, a “un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia” e affermare la “riconducibilità” di “tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana”. Inoltre, i supremi giudici – per avvalorare la loro decisione, in linea con quanto già stabilito da altre sentenze della Consulta, da ultimo con la n. 170 del 2014 – passano in rassegna la Carta dei diritti fondamentali della Ue e osservano che “l’articolo 12, ancorchè formalmente riferito all’unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo”. Gli Stati possono regolarsi con ampia autonomia sul tema delle nozze gay. “Nell’art. 8 – prosegue ancora il verdetto – che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento, ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio per tali unioni”. Ma le coppie omosessuali – come tutte le coppie di fatto – non è che non abbiano ‘protezione’, dato che possono “acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti” da tali relazioni.
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