Il testo dell’ordinanza sulla Cavarzerani firmato dal Sindaco di Udine Pietro Fontanini che mette in quarantena la struttura per 14 giorni
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO VID-19, ALL’INTERNO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UBICATO PRESSO LA EX CASERMA CAVARZERANI DI VIA CIVIDALE
IL SINDACO
- Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale e Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell’8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemia logica da CO VID-19; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemia logica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; - Richiamati i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020, recanti “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiolagica da COVID-19″ e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolagica da COVID-19, pubblicato nella G.U. 17 maggio 2020, n. 126, - Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolagica da COVID-19”, così come richiamato nel D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- Richiamata l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 20/PC del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia datata 30 giugno 2020;
- Ritenuto di dover ricorrere nella cu-costanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio alla continuazione dell’emergenza epidemiologica adottando ulteriori
misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini; - Visto l’art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l’art.50, comma 5 del D..Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Considerato che negli ultimi tempi sono giunte nel territorio del Comune di Udine numerose persone extracomunitarie provenienti dalla cosiddetta “rotta balcanica” e che, in particolare, alcune
di esse sono risultate positive al coronavirus; - Tenuto conto delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in data odierna in cui il Prefetto ha richiesto al Sindaco di valutare l’opportunità di adottare
specifica ordinanza, con riferimento all’ex caserma Cavarzerani, attualmente Gas per l’accoglieiiza dei migranti e temporaneamente luogo dove vengono eseguite le operazioni di triage sanitario per i
medesimi; - Considerato che l’effettiva trasmissione del contagio ad opera di soggetti che non si sottopongono ad isolamento obbligatorio secondo le disposizioni normative vigenti, può integrare una fattispecie
di reato ai sensi dell’art. 452 c.p., come risulta anche dall’art. 4 del D.L. 19/20, nonché all’art. 650 per l’inottemperanza a tale provvedimento, oltre a costituu-e potenziale pericolo per la salute della cittadinanza; - Ritenuto di dover adottare adeguate misure al fine di evitare l’aggravamento del rischio sanitario;
ORDINA
allo scopo di contrastare e comunque contenere il diffondersi del virus “COVID-19” per motivi contingibili ed urgenti, il divieto di ingresso e uscita per 14 giorni dalla struttura dell’ex caserma
Cavarzerani di chiunque non ne sia debitamente giustificato.
E fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’mottemperanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 nonché dell’articolo 452 del Codice Penale.
DEMANDA
di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze di Polizia statali presenti sul territorio.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni