Rimborso forfetario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo
Spetta ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, ed è calcolato moltiplicando per ventuno accessi mensili i seguenti importi unitari:
– per le spese di vitto l’importo rimborsabile per un pasto giornaliero ai dipendenti regionali inviati in missione fuori dal territorio regionale ai
sensi dell’articolo 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni (attualmente l’importo è pari a 35
euro, per un totale di 735 euro mensili)
– per le spese di esercizio automezzo l’importo stabilito annualmente dall’Ufficio di presidenza del Consiglio con riferimento alle tabelle
aggiornate dall’Automobile Club Italiano relative ai costi di esercizio auto per chilometro, riferiti a una percorrenza media annua di trentamila
chilometri; a tal fine si adotta una percorrenza per ogni singolo viaggio di andata e ritorno variabile in relazione alla circoscrizione elettorale del
consigliere (per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri
centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di
Tolmezzo, chilometri trecento). Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i
consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all’atto dell’accettazione
della candidatura. Tale rimborso non spetta ai consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, per lo svolgimento del loro mandato,
una autovettura di servizio o di rappresentanza.
Su tale rimborso forfetario viene applicata una trattenuta pari al 1/21 per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni
permanenti con presenza obbligatoria ed indipendentemente dalla causa.(art. 4 LR 21/1981 e s.m.i.).
Rimborso spese di difesa in giudizio (art. 151 LR 53/1981 e s.m.i.)
Il rimborso spetta in caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di consiglieri regionali, per
attività svolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, con l’esclusione dei casi in cui il giudizio o una
sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata, dei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza
dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari
ovvero dopo una sentenza di assoluzione, e dei casi di patteggiamento della pena.
Attività di studio e aggiornamento (art. 5 bis LR 21/1981)
In base all’art. 5 bis LR 21/1981, inserito da LR 30/2007, i consiglieri regionali, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, possono
partecipare, con oneri a carico del bilancio consiliare, a convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento su tematiche di propria
competenza, in Italia e all’estero, nonché frequentare corsi di informatica e di lingue dell’Unione europea o della Comunità di Alpe Adria. Il
limite massimo individuale degli oneri, stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, è pari a 4.000 per legislatura (Del UP 355/2008).
Libero transito sulle autostrade della Regione art. 6 LR 21/1981
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare convenzioni con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di
documenti di libero transito sulla autostrada della Regione.
Coperture assicurative (art. 7 LR 21/1981)
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da
infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura
dei rischi da attività privata. Con delibera UP è stata fissata in 1/3 la quota a carico del consigliere, che viene trattenuta mensilmente.