Di fronte alla ripresa dei contagi e all’affollamento delle sale da ballo, il Governo – d’intesa con le Regioni – ha deciso di chiudere e le discoteche e i locali da ballo fino al 7 settembre
E’ terminata la riunione in videoconferenza tra governo e regioni. Confermata la chiusura delle discoteche in tutta Italia: il governo, secondo quanto si apprende, stanzierà dei fondi a sostegno delle attività interessate.
A preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, locali. Per questo il governo ha deciso di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.
Vietato ballare anche in lidi, stabilimenti, spiagge libere e attrezzate, alberghi.
Patuanelli: “Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo. Faremo il possibile per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel dl agosto”.
Il testo integrale dell’ordinanza firmata oggi
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.