Fedriga: integrazione Regione FVG dell’ordinanza in vigore. Dal 4 al 18 maggio

Fedriga: integrazione Regione FVG dell’ordinanza in vigore. Dal 4 al 18 maggio

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l’ordinanza numero 12 che, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 18 maggio, integrerà le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.

Entrando nello specifico, l’ordinanza contiene l’obbligo di chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli ipermercati; vengono invece prorogate le disposizioni relative ai mercati all’aperto e al chiuso – ovvero le analoghe forme di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e prodotti florovivaistici – nei Comuni nei quali sia stato adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle superfici, la presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

In tutti i negozi resta l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti a questo obbligo si aggiunge l’utilizzo dei guanti monouso.

L’ordinanza 12 introduce inoltre la possibilità di accedere ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Il permesso di svolgere attività di manutenzione e riparazione, precedentemente limitato alle imbarcazioni, viene allargato agli immobili diversi dall’abitazione principale, alle biciclette, ai camper, alle roulotte e ai velivoli.

Per quanto concerne l’attività motoria, permane il vincolo delle distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi, ma decade l’obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca) nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l’istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra. 

L’accesso a parchi, giardini e cimiteri, consentito ai sensi dell’ordinanza 12, andrà regolamentato, tanto nelle modalità quanto negli orari, dalle singole Amministrazioni comunali. In merito alla riapertura delle biblioteche, è permessa per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità che evitino il rischio di contagio.

Tra le ulteriori misure previste dall’ordinanza 12, l’autorizzazione alla pratica della pesca sportiva dilettantistica e all’allevamento e addestramento di animali. Di particolare rilevanza è infine l’articolo che deroga all’obbligo di utilizzare le mascherine (o adeguate protezioni per naso e bocca) e al rispettare le distanze di sicurezza: esso decade infatti quando si è alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo quelli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; per i bambini di età inferiore ai sei anni; in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; per chi soggiorna da solo in locali non aperti al pubblico. 

Qui il testo originale dell’ordinanza

Qui il nuovo modulo per l’autocertificazione dal 4 maggio

1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e il mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;

2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;

3. che siano consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività di cui alla presenta ordinanza;

4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;

5. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti; 4 / 6

6. che sia limitato, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

7. che sia consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione; b) presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze; c) per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;

8. che sia consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

9. che siano consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito: a) a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria; b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli; c) di immobili diversi dall’abitazione principale;

10. che sia consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l’approvvigionamento di legna per autoconsumo;

11. che sia consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune e/o dal Gestore del servizio;

12. che siano definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri. Resta salvo quando definito dal DCPM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;

13. che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;

14. che sia consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;

15. che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi; 5 / 6

16. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine;

17. che sia consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente;

18. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;

19. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di cui al punto 18 anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali;

20. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali;

21. che sia consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020. La vendita per asporto è effettuata garantendo che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. E’ vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

22. che siano chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari;

23. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative di tipo laboratoriale non altrimenti esercitabili a distanza, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Le medesime disposizioni trovano applicazione per gli esami finali dei corsi di formazione professionale che prevedano lo svolgimento di attività pratiche o laboratoriali per le quali è necessario l’utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati;

24. che sia ammesso l’esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate alle esigenze delle attività e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Sono fatte salvi i contenuti dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante “linee guida in materia di tirocini formativi e di 6 / 6 orientamento” ai sensi dell’articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché le discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari L’avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore;

25. che per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.