I partner potranno ricongiungersi durante le festività di Natale nel caso in cui gli spostamenti tra diverse città dipendano dal rientro nell’abitazione dell’altro partner.
Sarà possibile ricongiungersi “se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”.
Il decreto di Natale prevede la possibilità di rientrare alla residenza, al domicilio o all’abitazione nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio.
La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
L’abitazione che va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
“Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”.