Nuova ordinanza FVG per Trasporto Pubblico Locale

Nuova ordinanza FVG per Trasporto Pubblico Locale

Propoga di altri quindici giorni per l’ordinanza n.19 che regola il trasporto pubblico locale in FVG.

Tra le principali misure:

  • obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi
  • obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro
  • divieto di assembramenti
  • sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena
  • divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.

Rimane in vigore fino a fine mese l’obbligo di utilizzare sistemi di protezione individuale sui mezzi pubblici e resta possibile occupare tutti quanti i posti a sedere e in piedi sui mezzi mezzi pubblici locali urbani ed extraurbani, ferroviari e marittimi, Ncc, taxi, funivie, funicolari e seggiovie.

In particolare l’ordinanza Ministero della Salute dd. 09/07/2020 dispone in relazione agli spostamenti da e per l’estero:

art. 1 Divieti di ingresso e transito in Italia per chi proviene da Paesi a rischio e misure di quarantena

E’ fatto divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni precedenti ha soggiornato o è transitato nei 13 Paesi in elenco: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana”

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell’Ordinanza emanata il 9 luglio. Per tutti gli arrivi dai Paesi extra Ue ed extra Schengen è stata confermata la quarantena di 14 giorni come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Chiunque rientri da questi paesi è obbligato a contattare immediatamente i Dipartimenti di prevenzione Sanitaria per attivare il periodo di quarantena.

Di seguito i riferimenti territoriali dell’azienda sanitaria in FVG da contattare:

DDPS : Udine 0432 553264

DDPS : Gemona del Friuli 0432 989500

DDPS : Cervignano del Friuli 0431 529932

DDPS  : Pordenone 0434 369952

DDPS : Trieste 040 3997490

DDPS : Gorizia 0481 592806

Qui il testo dell’ordinanza del 15 Luglio 2020 – FVG

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale. Proroga di validità dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26.06.2020. Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la <>; Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti; Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea); Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia; Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale: – n. 2/PC del 13 marzo 2020; – n. 5/PC del 25 marzo 2020; – n. 6/PC del 3 aprile 2020; – n. 9/PC dell’11 aprile 2020; 2 / 3 – n. 10/PC dell’11 aprile 2020; – n. 13/PC del 03 maggio 2020; – n. 15/PC del 17 maggio 2020; – n. 18/PC del 19 giugno 2020; Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il DPCM dell’11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020; Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26.06.2020 con validità fino al 14 luglio 2020; Vista l’Ordinanza del ministro della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165; Vista l’Ordinanza del ministro della salute 09 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172; Visto il DPCM del 14 luglio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con il quale: – si sono prorogate sino al 31 luglio 22020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, sostituendone altresì gli allegati 9 e 15; – sono state confermate sino al 31luglio 2020, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l’inversione della dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 14 luglio 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 4 ricoverati ospedalieri con sintomi oltre a 0 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 180 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020; Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita già dal 30 maggio 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio; Atteso che, da quanto sopra è confermato il permanere delle condizioni di contesto epidemiologico che hanno sostenuto l’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC del 26.06.2020; Ritenuto, per quanto sopra, di prorogare a tutto il 31 luglio 2020 la validità della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26 giugno 2020; Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; ORDINA 1. è prorogata a tutto il 31 luglio 2020 l’efficacia della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26 giugno 2020; 3 / 3 L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19. Si segnala che l’Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, tel. 0403774222, e-mail direzionegenerale@regione.fvg.it, pec: direzionegenerale@certregione.fvg.it. Si dà atto che all’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: <> secondo le seguenti modalità: – per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301, – per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709. La presente ordinanza, in vigore dal 15 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.