Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre

Ricordiamo che dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2021 sono obbligatori gli pneumatici invernali o le catene a bordo sulle autostrade e sulle strade contrassegnate da apposita segnaletica come le strade regionali, in particolare del territorio montano.


Qui l’elenco delle strade Regionali del FVG

Tale misura persegue l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e fluidità alla circolazione stradale anche in condizioni meteorologiche avverse nel corso della stagione invernale

Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 – 16.01.2013.