Qual’è la differenza tra nolo a caldo e subappalto

Qual’è la differenza tra nolo a caldo e subappalto

Spesso non è facile distinguere tra un nolo a caldo ed un subappalto. Tuttavia, ai fini della sicurezza e delle relative responsabilità questo aspetto diventa di fondamentale importanza.

Anzitutto è utile chiarire il contesto in cui ci troviamo. Supponiamo di essere in un cantiere oppure in una azienda. Per portare avanti un certo lavoro. Ad esempio uno scavo oppure la sostituzione di un neon si rende necessario avere un escavatore oppure una piattaforma di lavoro elevabile.

Bene, non disponendo di queste attrezzature di lavoro possiamo pensare di noleggiarle. Si tratta di un’operazione assolutamente comune e che viene fatta quotidianamente in tantissimi contesti. Spesso però i “problemi” sono dietro l’angolo.

In tema di nolo a caldo prendiamo spunto da un articolo presente sul blog di Sicurya. Si tratta di una società che opera in materia di sicurezza sul lavoro ed offre ad un vasto assortimento di servizi.

Differenza tra nolo a caldo e nolo a freddo

Nell’ambito del noleggio una prima grande differenza che dobbiamo fare è quella tra il noleggio a caldo e quello a freddo. Di cosa si tratta? Semplice! Pensando agli esempi di prima possiamo pensare di procedere in due modi diversi.

Possiamo noleggiare la attrezzatura nel cantiere, nel nostro caso l’escavatore, con o senza conducente. Nel primo caso ovviamente il dipendente della ditta che ci noleggia l’escavatore interverrà come operatore dell’ attrezzatura. In questo caso parliamo di “nolo a caldo”.

Nel secondo caso invece sarà premura del datore di lavoro dell’impresa che noleggia la macchina indicare un proprio dipendente che si dovrà occupare dell’ utilizzo dell’ attrezzatura. Inutile dire che quest’ultimo deve essere informato e formato nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. In quest’ultimo caso parleremo quindi di “nolo a freddo”.

Dunque riassumendo possiamo dire che avremo “nolo a caldo” quando si noleggia l’attrezzatura “con” il relativo operatore. Mentre invece avremo “nolo a freddo” quando si noleggia solo l’attrezzatura senza il relativo operatore.

Il tipo di noleggio dipenderà sostanzialmente dall’azienda che offre in noleggio l’attrezzatura e dal tipo di attrezzatura stessa. Tipicamente per macchine molto “particolari”. Quali ad esempio le autogrù, di norma, è molto probabile che si potrà optare solo per un nolo a caldo.

Mentre invece per attrezzature di uso più “comune” quali una piattaforma di lavoro o un piccolo escavatore sarà possibile optare per entrambi i tipi di noleggio.

La sicurezza nel noleggio delle attrezzature

E’ evidente che anche le attività di noleggio sono soggette al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08. Nello specifico, pensando ad un noleggio a freddo, è applicabile l’art. 72 di questo decreto.

In particolare ci saranno dei precisi doveri sia per il noleggiatore che per l’impresa che noleggia l’attrezzatura. Sostanzialmente il noleggiatore dovrà garantire due aspetti principali. Il primo riguarda il fatto che l’attrezzatura che si sta accingendo a noleggiare è pienamente rispondente alle norme ad essa applicabili.

Il noleggiante…

Dunque nello specifico, a prescindere dal tipo di nolo a caldo o a freddo, se si tratta di una attrezzatura a cui è applicabile la cosiddetta “direttiva macchine”. Dovrà fornire copia della dichiarazione di conformità. Ed inoltre, magari, anche una dichiarazione in cui attesta di non aver apportato alcuna modifica alla stessa se non nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 71 comma 5 del D.Lgs 81/08.

In caso contrario, se ad esempio la macchina è stata prodotta prima dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea. Dovrà fornire una dichiarazione, sotto la sua responsabilità, relativa al rispetto dei requisiti di cui all’Allegato V del D.Lgs 81/08.

L’altro aspetto importante riguarda la conservazione e la corretta manutenzione. Infatti il noleggiatore dovrà attestare sotto la sua responsabilità il buono stato di conservazione. Nonché manutenzione ed efficienza della macchina stessa a fini della sicurezza.

L’impresa che prende in noleggio…

Dal canto suo, il datore di lavoro dell’impresa che prende in noleggio l’attrezzatura avrà anche lui delle incombenze. Dovrà infatti fornire una dichiarazione in cui si indica il nome (o i nomi) del lavoratore incaricato dell’uso. E questi dovranno risultare formati nel rispetto delle normative vigenti.

Ovviamente se anziché avere un noleggio a freddo avessimo avuto un nolo a caldo questa incombenza sarebbe stata implicitamente in capo al noleggiatore.

Per completezza aggiungiamo solo che quanto appena detto per il noleggio vale anche per la concessione in uso, anche gratuita. Nonché per la locazione finanziaria.

Differenze tra nolo a caldo e subappalto

Andando ora a prendere in considerazione anche gli appalti. Quando parliamo in particolare di nolo a caldo e di subappalto la differenza spesso tende a sfumare e possono fare capolino dei dubbi.

Infatti, se pensiamo al nolo a freddo. Possiamo dire che siamo di fronte a una tipica attività di mera fornitura di attrezzature. Cioè si procede con la messa a disposizione dell’utilizzatore di una attrezzatura quale un escavatore senza operatore.

In relazione al nolo a caldo invece, per capire in quest’ultimo caso se siamo di fronte ad un nolo a caldo “genuino” oppure ad un contratto di appalto. O meglio, un subappalto mascherato. Occorrerà analizzare in dettaglio il comportamento dell’operatore addetto all’uso dell’attrezzatura noleggiata.

Il D.Lgs 50/2016 parla chiaro. Stabilisce che il subappalto è il contratto attraverso cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni. Ovvero delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto che ha per oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

Ciò però sempreché singolarmente di importo superiore al 2 % rispetto all’importo delle prestazioni affidate. Ovvero di importo superiore a 100.000 euro qualora l’incidenza del costo della manodopera. Nonché del personale, sia superiore al 50 % dell’importo del contratto da affidare.

Morale della favola

Dunque possiamo dire che fintantoché la fase di lavoro portata avanti dell’operatore con la relativa attrezzatura. Nell’ambito di un nolo a caldo può essere considerata “accessoria” rispetto all’importo lavori.

Ed inoltre l’operatore dell’attrezzatura non opera di fatto in autonomia per portare avanti quella specifica fase di lavoro. Bensì si limita solo a far funzionare la macchina ed esegue le indicazioni ricevute dall’impresa che ha preso in noleggio l’attrezzatura. Siamo di fronte ad un nolo a caldo a tutti gli effetti.

In questo caso l’azienda noleggiante non è inquadrabile come impresa esecutrice. Cioè come l’impresa che, di fatto, “esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Così come definito dall’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D.lgs 81/2008.

Possiamo anche dire che nel caso di un nolo a caldo effettivo l’impresa noleggiante si limita solo a mettere a disposizione di un’altra impresa una attrezzatura con il relativo operatore.

Quello che dunque è determinante ai fini della genuinità nella valutazione di un nolo a caldo è l’autonomia nello svolgimento dell’attività da parte del noleggiante. Se l’organizzazione e la gestione dei lavori rimane in capo all’impresa che ha ricevuto la macchina a noleggio con il relativo operatore non c’è da discutere. L’impresa di noleggio non si configura in alcun modo come “impresa esecutrice”.

Di contro, se all’operatore dipendente dell’impresa di noleggio venisse affidata una certa attività lavorativa da svolgere in piena e totale autonomia
il contratto di nolo a caldo non sarebbe più genuino. Anzi, occorre inquadrare questo contratto come un vero e proprio subappalto e l’impresa di noleggio entra a pieno titolo nella definizione di “impresa esecutrice”. Con tutte le conseguenze che la cosa ha dal punto di vista della gestione della sicurezza sul lavoro.

La sicurezza in caso di subappalto

Qualora si configuri un subappalto e non un nolo a caldo l’impresa di noleggio, in quanto impresa esecutrice, sarebbe tenuta al rispetto di diverse incombenze. Ad esempio, in ambito cantieristico, dovrebbe procedere con l’accettazione del PSC e con la presentazione il POS. Nonché con il rispetto di tutte le indicazioni fornite nell’art. 96 del D.Lgs 81/08.

Dunque, concludendo, in quest’ultimo caso il quadro, di riflesso, varierà drasticamente. Di conseguenza, è sempre bene fare molta attenzione a questi aspetti per evitare di incappare in spiacevoli situazioni.