Udine, 25 ago – La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha
approvato, su proposta dell’assessore alla Salute, Maria Sandra
Telesca, il documento inerente competenze organizzative e
attribuzione degli oneri del servizio di trasporto sanitario che
disciplina, per rendere omogenee a livello regionale, le modalità
operative delle Aziende sanitarie sui trasporti non in urgenza
dei pazienti.
“Il documento approvato oggi – ha precisato Telesca – spiega
quali trasporti non in urgenza devono essere a carico delle
Aziende e ne riporta le varie tipologie, chiarendo le condizioni
nelle quali quest’ultimo è a carico del sistema sanitario
regionale (Ssr) e quando invece è a carico del cittadino, ad
esempio per richieste particolari dell’utente, indipendentemente
dalle condizioni cliniche”.
“Un regolamento – ha aggiunto l’assessore – con cui si vogliono
dare le stesse regole su tutto il territorio regionale sui
trasporti non in urgenza per i quali, fino ad oggi, ogni Azienda
sanitaria ha operato in modo difforme con il paradosso che in
alcune di esse alcuni trasporti sanitari non venivano effettuati
o venivano addebitati al paziente. Le Aziende – ha chiarito –
devono farsi carico di alcuni trasporti sanitari e questo
documento li regolamenta in modo puntuale”.
“L’onere del servizio – ha evidenziato Telesca – è a carico del
Ssr nei casi esplicitamente previsti dal documento e, comunque,
lo è sempre quando le condizioni cliniche dell’utente non
consentano il trasporto con altri mezzi pubblici o privati”.
Nel dettaglio, viene specificato che il servizio è a totale
carico del Ssr per le persone residenti e domiciliate in regione
con inabilità temporanea o permanente al controllo posturale del
tronco, allettate o in posizione seduta e la cui movimentazione
possa essere sicuramente o potenzialmente pericolosa o per le
persone non deambulanti, in via temporanea o permanente, qualora
non sia possibile il trasporto con mezzi ordinari pubblici o
privati.
L’onere economico per le persone domiciliate ma non residenti in
Friuli Venezia Giulia, nelle condizioni di cui sopra, dovrà
invece essere fatturato alle rispettive Regioni di residenza.
“La valutazione clinica del soggetto – ha affermato l’assessore –
deve essere sempre documentata dal medico che ha in cura il
paziente”.
“L’elaborato che definisce le competenze organizzative e
l’attribuzione degli oneri del servizio di trasporto sanitario –
ha spiegato Telesca – completa le indicazioni sul tema che erano
state già in parte regolamentate con il decreto emanato
all’inizio di quest’anno nel quale sono stati indicati i criteri
di autorizzazione e accreditamento, fornite chiare indicazioni
operative e fatta chiarezza su alcune definizioni quali quelle di
trasporto sanitario e trasporto sanitario in urgenza/emergenza”.
Le tipologie di trasporto individuate e regolamentate nel
documento in oggetto per quanto concerne gli aspetti di
organizzazione e attribuzione degli oneri riguardano i trasporti
per ricovero programmato presso strutture ospedaliere e/o di cure
intermedie, per effettuare prestazioni diagnostico/terapeutiche
ambulatoriali, per il trasferimento e ricovero in altra struttura
ospedaliera, per dimissione da strutture sanitarie di ricovero
pubbliche e/o private accreditate e convenzionate, per il rientro
di pazienti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia dopo un
ricovero in altre regioni/nazioni e per il trasporto di utenti da
e per l’estero per l’erogazione di cure.
A queste tipologie si aggiunge il trasporto di cittadini
stranieri non assistiti dal Ssr, siano essi cittadini di Paesi
comunitari o convenzionati assistiti da istituzioni estere,
stranieri non assistiti da istituzioni estere e stranieri
irregolarmente presenti. In quest’ultimo caso, il documento
specifica, ad esempio, che per i cittadini irregolari indigenti,
in possesso del tesserino di stranieri temporaneamente presenti
(Stp), il rimborso delle prestazioni debba essere richiesto alla
Prefettura se il trasporto è correlato a disposizioni urgenti.
ARC/LP/fc
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