Udine: 162 mila euro di bonus bebè anche per i cittadini non residenti

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Il Comune di Udine interverrà con 162 mila euro di fondi propri per garantire l’accesso al bonus bebè anche ai cittadini residenti esclusi dai contributi regionali sul welfare in base all’emendamento sul vincolo di residenza. La decisione di giunta, che in questo modo prosegue con gli stanziamenti già erogati in passato per lo stesso motivo, si riferisce in particolare ai requisiti posti dalla legge regionale sulla residenza.
Come si ricorderà, il 29 giugno 2010 il Tribunale di Udine (Sezione Lavoro, R.L. n. 530/10) ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal Comune di Latisana nei confronti di un richiedente non in possesso dei requisiti di anzianità di residenza previsti dalla normativa regionale per l’accesso al beneficio di cui all’art. 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11. Questo perché, secondo la sentenza, la norma regionale applica un criterio di anzianità di residenza che risulta indirettamente discriminatorio per i cittadini comunitari. “Avevamo già denunciato che i vincoli di residenza violano varie norme costituzionali e comunitarie – dichiara il sindaco di Udine, Furio Honsell –. La sentenza relativa al caso di Latisana ha solo confermato la nostra tesi”. Ecco perché la giunta comunale ha deciso di confermare il proprio impegno economico con il bonus bebè, per il quale è stato stanziato un importo di 162 mila euro per far fronte alla richieste che potrebbero essere considerate ammissibili prescindendo dal requisito relativo alla residenza. “Quando una norma è dichiarata illegittima – spiega l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Antonio Corrias – anche tutti gli organi amministrativi, come i Comuni, hanno l’obbligo di disapplicarla. Proprio per aiutare le famiglie in un momento di recessione economica – conclude – abbiamo quindi voluto mantenere l’impegno economico del Comune”.
I nuclei familiari residenti nel Comune di Udine, che non abbiano usufruito del beneficio regionale di cui all’articolo 8 bis della L.R. 11/2006 in quanto non in possesso dei requisiti di residenza previsti dalla Regione, potranno presentare domanda in Comune secondo alcuni criteri. Innanzitutto, alla data di presentazione dell’istanza, dovranno consegnare un’attestazione Isee con un indicatore Isee non superiore ai 30 mila euro. La domanda, inoltre, potrà essere presentata da parte di uno dei genitori presenti nel nucleo familiare anagrafico del figlio per il quale si richiede l’assegno, a partire dal 09 gennaio 2012 e fino al termine perentorio del 17 febbraio 2012. È prevista infine la possibilità di cumulo del beneficio con altri contributi in favore della maternità e della famiglia, ad esclusione dell’assegno di natalità di cui all’articolo 8-bis della L.R. 11/2006.