E’ di oggi, 30 aprile 2013, la notizia della chisura del blog “il Perbenista” in seguito al reato di diffamazione. Abbiamo chiesto all’avvocato Luca Zenarolla dell’associazione CINDI – LINK che si occupa di diritto inerente alle problematiche del web di farci un quadro della normative in tal senso
Ma è possibile che un blog venga chiuso per diffamazione? Non esuiste libertà di pensiero nemmeno su intenet?
Nella recente giurisprudenza ci sono stati numerose controversie relative alla responsabilità del “gestore” di un blog/sito per quanto attiene al tenore diffamatorio di commenti pubblicati da utenti del sito stesso.Di regola le imputazioni riguardavano il reato previsto dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale, relativi ai reati commessi col mezzo della stampa (periodica o non periodica), che sanzionano penalmente il direttore o il vice-direttore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.Tali processi hanno riguardato sia semplici blog, sia testate giornalistiche on line.
Quindi l’editoria online è equiparata a quella cartacea?
La giurisprudenza, dopo alcuni tentennamenti, è oramai concorde. Tutto parte dalla definizione giuridica di “stampa”: in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge n. 47 del 1948 sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni:
a) che vi sia una riproduzione tipografica,
b) che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione attraverso un’effettiva distribuzione tra il pubblico.
Le pubblicazioni diffuse mediante internet difettano di entrambi i requisiti, in quanto:
a) non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico;
b) il testo pubblicato su Internet esiste – quale luogo di divulgazione della notizia – solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware.
Ma allora non c’è reato?
In sintesi, non è possibile applicare sanzioni penali che riguardano esclusivamente la stampa a qualcosa che stampa non è. Questo vale per internet ma anche, per capirsi, per una testata giornalistica radiotelevisiva il cui direttore responsabile non può essere imputato ex art. 57 C.p. per i contenuti dei servizi mandati in onda, dei quali risponde, per omesso controllo, il concessionario della rete televisiva o radiofonica, ma solo perché ciò è espressamente previsto dalla c.d. “Legge Mammì”. Per quanto attiene ai commenti postati dagli utenti, quindi, il quadro è abbastanza chiaro.Nel caso in questione, però, la novità sta nel fatto che, stando a quanto pubblicato dal Messaggero Veneto, venga contestato al Gestore di aver pubblicato in prima persona – per quanto sotto falso nome – commenti ingiuriosi. In questo caso, quindi, al gestore non dovrebbe essere stata contestata la violazione di cui all’articolo 57 cp (che non si potrebbe applicare ad una pubblicazione web) ma dall’articolo 595 c.p. che prevede il reato di diffamazione (che può benissimo applicarsi anche ai siti/blog).