Aliquote bloccate al 4 per mille per le abitazioni principali e un’aliquota del 7,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado o locati in regime di canone “concordato”. Per i restanti immobili, affittati a canone libero o concessi in comodato non a parenti, per le aree edificabili e terreni agricoli l’aliquota sarà invece dell’8,6 per mille, mentre salirà al 9,8 per mille per tutti gli immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali. Aliquota minima al 2 per mille, infine, per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La giunta comunale di Udine, nel corso della riunione tenutasi nella serata di ieri, 5 aprile, ha definito le aliquote e le detrazioni per la nuova Imposta municipale propria (Imu). Il tutto passerà ora al vaglio del prossimo Consiglio comunale che si riunirà per l’approvazione del bilancio.
Per tutti i cittadini che si apprestano a versare l’acconto Imu, comunque, il Comune di Udine attiverà a partire da maggio dei numeri telefonici e potenzierà il personale di sportello dedicato, in modo tale che tutte le persone potranno richiedere maggiori informazioni per il pagamento della nuova imposta.
“Come già dichiarato durante l’approvazione del bilancio – spiega il sindaco di Udine, Furio Honsell – in un anno fra i più difficili in assoluto dal punto di vista economico, abbiamo deciso di non chiedere più di quanto incassato l’anno scorso con la vecchia Ici. Come promesso, infatti, sulla prima casa non ci sarà nessun aumento e nel calcolo delle aliquote abbiamo voluto tenere conto delle sollecitazioni che ci sono arrivate dalle categorie nel corso dell’incontro avuto circa due settimane fa in sala Ajace. Abbiamo voluto assicurare – dichiara ancora Honsell – quelle riduzioni richieste ad esempio per l’Ater, per gli artigiani, per gli alloggi di prima casa con contratto agevolato o per quelli concessi in comodato per i parenti fino a secondo grado. In questo momento – prosegue – le aliquote stabilite sono queste, ma terremo conto degli aspetti che lo Stato chiarirà man mano e che porteranno anche i Comuni, eventualmente, a rivederle. Quello che è certo – conclude – è che il prossimo anno interverremo alla luce di questa sperimentazione, tenendo conto anche delle maggiori indicazioni che arriveranno dal Governo”.
Le aliquote potranno infatti subire dei ritocchi, visto che, sulla base di una espressa previsione normativa in corso di emanazione da parte del Governo e del Parlamento, le aliquote stesse potrebbero variare nuovamente entro il 10 dicembre.
“Si tratta di una manovra sull’Imu – dichiara il vicesindaco e assessore al Bilancio, Vincenzo Martines – molto equilibrata, perché abbiamo scelto di non intervenire sull’addizionale comunale Irpef, che confermiamo di non aumentare. Un modo, questo, per non intaccare ulteriormente i redditi dei cittadini udinesi in un momento segnato da una grave recessione economica”.
Va ricordato, infine, che come previsto dal decreto del Governo Monti, il 16 giugno si pagherà l’acconto solo sull’aliquota base stabilita dal Governo (4 per mille sull’abitazione principale e 7,6 per mille sugli altri fabbricati), rimandando al saldo di dicembre la differenza.
Vediamo ora in dettaglio le aliquote stabilite dalla giunta.
4,0per mille
Detrazioni |
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità-pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.
Si applica l’aliquota e la detrazione per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione per figli, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare €600,00. |
4,6per mille
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ATERImmobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7 e C2 C6 e C7) posseduti dall’Ater di Udine e locati. I restanti immobili dell’Ater sono soggetti all’aliquota ordinaria. |
7,6per mille
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LABORATORI PER ARTI E MESTIERI, IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO E IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO “CONCORDATO”
Rientrano in questa categoria gli immobili di categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri) e le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge). In quest’ultimo caso, per ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2012, copia del contratto di comodato fiscalmente registrato o una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato con contratto registrato. L’aliquota resta al 7,6 per mille anche in favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto “concordato”. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2012, l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale”.
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8,6per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA, IMMOBILI PRODUTTIVI, IMMOBILI LOCATI, AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI
L’aliquota ordinaria dell’8,6 per mille si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. In particolare rientrano le aree edificabili, i terreni agricoli, gli immobili locati (inclusa locazione finanziaria) o concessi in comodato con contratto scritto e registrato a persone ivi residenti, o utilizzati direttamente per l’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze. Si applica inoltre per le categorie catastali C/2, C/6, C/7, ovvero per le pertinenze non rientranti nell’aliquota del 4 per mille.
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9,8 per mille |
IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
L’aliquota del 9,8 per mille si applica alle unità abitative non locate, tenute a disposizione da parte del proprietario, o non date in comodato (con contratto scritto e registrato) a persone fisiche ivi residenti. Stessa aliquota anche per tutti gli altri immobili non affittati e non utilizzati dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali. |
2,0 per mille |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Rientrano in questa categoria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. |