Per incentivare l’uso di veicoli ecologici anti-inquinanti, è stata prorogata fino al 30 giugno 2020, la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree a raso soggette al pagamentodel ticket.
Premesso che con ordinanza PI/A 0005522 del 30 giugno 2016 è s
disposto di riconoscere la sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso per i veicoli
elettrici, a metano e ibrido-elettrici (aventi cilindrata fino a 2000 cc) sino al 30 giugno
2018;
Considerato che il numero limitato di veicoli che beneficia Considerato no di questa
agevolazione non genera scompensi sulla gestione globale della sosta nell’area urbana;
Vista la deliberazione 198 del 18 giugno 2018 con cui la Giunt Vista a Comunale ha
disposto la proroga della gratuità per i suddetti veicoli sino al 30 giugno 2020;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 Codice dell Visto a Strada e s.m.i. ed il
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l’art. 52 d Visto ello Statuto
Comunale;
Visto l’art. 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, Visto l’art. 37 del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di giunta comunale n° 407 del 10/12/2 Vista 014, con la quale,
all’interno della variazione dell’organizzazione macrostrutturale del Comune di Udine, il
servizio Viabilità e Sport è stato rinominato in Servizio Mobilità;
Visto il decreto 05/18 con cui il ViceSindaco ha attribuito a Visto ll’ing. Cristina Croppo
la responsabilità del Servizio Mobilità;
ORDINA
– la proroga, a livello sperimentale e sino al 30 giugno 2020, della sosta gratuita
negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, ibrido-elettrici (aventi cilindrata
massima di 2.000 cc) e a metano;
– che tale agevolazione sia riconosciuta ai mezzi rientranti nelle categorie suddette
mediante esposizione di copia della carta di circolazione da esporre sul parabrezza e
dalla quale sia ben visibile la parte riguardante il tipo di propulsione nonché la targa del
veicolo eventualmente omettendo i dati sensibili.
Gli organi preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente
ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
U. O. Tecnica del
Traffico
33100 Udine
Via Lionello, 1
strade@comune.udine.it
www.comune.udine.gov.it
C.F. e P. IVA 00168650307
Ai sensi dell’art. 3, comma 4°, della Legge 241/90, si avverte che contro il presente atto
può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge
6.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del Decreto Legislativo n. 285/1992, con
riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495/1992