VIA LIBERA AL PIANO REGIONALE PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA

 

Attraverso la modifica recata all’articolo 2, comma 2 della legge 157/1992[1] (cd. Legge quadro per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) attuata dal decreto legge 91/2014, il legislatore statale ha riconosciuto la nocività della nutria, ha espunto tale specie animale dal novero dagli esemplari di fauna selvatica e ne ha consentito il prelievo mirato al contenimento, fino alla completa eradicazione.
L’atteso intervento normativo ha inteso porre rimedio ai noti ed ingenti danni che tale specie ha, fin dalla sua comparsa nel territorio italiano, recato alle produzioni agricole, all’assetto idrogeologico ma anche alle popolazioni animali autoctone: poste di danno alle quali si debbono sommare gli esborsi di denaro corrisposti dalla nostra Regione a titolo di indennizzo in virtù della legge regionale 6/2008[2].
La mutata cornice normativa statale ha dunque consentito ai Consigli regionali di apprestare le misure atte a contenere ed eradicare la specie, in primis attraverso la delineazione di un piano programmatico, tendenzialmente di durata triennale, finalizzato allo studio della consistenza della popolazione animale sul territorio, alla stima del relativo impatto, all’individuazione delle tipologie di interventi per il relativo contrasto, fino alla definizione delle modalità di coinvolgimento degli enti locali.
Come fecero talune altre Regioni[3], anche il legislatore Fvg è intervenuto in materia e ha approvato, nella seduta consiliare dello scorso 31 maggio la legge “Misure per il contenimento finalizzato all’eradicazione della nutria (Myocastor coypus)”. Tale provvedimento è la risultante di un acceso dibattito svoltosi in sede politica, e che ha visto contrapposti due distinti testi, la proposta di legge 140 avanzata dagli esponenti di un gruppo consiliare nella primavera del 2016, ed il disegno di legge 221, presentato dall’esecutivo regionale all’inizio dello scorso mese di maggio. Il testo preso a canovaccio per i lavori consiliari, il suindicato ddl, limitava tuttavia il novero dei soggetti autorizzati ad abbattere gli esemplari di nutria, non contemplandovi, per quel che ci interessa, gli operatori del settore primario.
In sede di audizioni consiliari, la Federazione regionale della Coldiretti ha rappresentato fermamente la necessità che venisse garantito anche agli attori del comparto agricolo, proprietari o conduttori di fondi, la possibilità di procedere, se non al diretto abbattimento degli animali infestanti, quantomeno al posizionamento delle trappole atte a catturarli. Una misura ritenuta indispensabile tanto per salvaguardare le produzioni agricole quanto per contenere l’accesso ai fondi da parte dei soggetti terzi, che il Piano regionale individuerà come deputati alla raccolta delle carcasse per l’avvio allo smaltimento.
Con viva soddisfazione Coldiretti ha constatato l’approvazione della richiesta emendativa pertanto, non appena la legge diverrà operativa a seguito dell’adozione del Piano, anche i proprietari ed i conduttori di fondi agricoli potranno, se in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’interno del perimetro delle loro proprietà e muniti di giubbotto di riconoscimento, abbattere le nutrie con le armi comuni da sparto di cui all’art. 2 L. 110/1985; se privi della licenza venatoria potranno nondimeno procedere al trappolaggio degli animali.
La partecipazione ai suddetti lavori consiliari ha rappresentato altresì l’occasione per Coldiretti per sollecitare un analogo intervento del legislatore regionale rivolto anche nei confronti di altre specie animali, parimenti dannose, come i cinghiali, i cervidi ed i corvidi.

[1] L’art. 2, co. 2 L. 157/1992 prevede: “Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 19”.

[2] La L.R. 6/2008 ha ad oggetto “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria”.

[3] Il riferimento corre alla L.R. del Veneto, n. 15/2016 ed alla L.R. della Lombardia, n. 32/2014.

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